Solitamente, all'atto della firma di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali (ad esempio vendita di beni o servizi per strada, o in casa nostra o in un albergo dove siamo stati invitati), viene proposta anche la sottoscrizione di un altro documento che è un contratto di finanziamento denominato “credito al consumo”. In altre parole una Società finanziaria corrisponde al venditore l'intero prezzo del bene o del servizio che ha venduto al consumatore; e quest'ultimo restituisce la somma alla finanziaria a rate, maggiorata degli interessi che costituiscono la sua fonte di guadagno. E' bene ricordare che in tale materia è intervenuta una legge (L. 142/92) che fornisce una buona tutela al consumatore. A tal proposito si possono ricordare, fra gli altri, alcuni punti interessanti.
1. Il contratto di credito al consumo deve essere redatto per iscritto e deve contenere a pena di nullità:
- la descrizione analitica dei beni o dei servizi che formano l'oggetto del contratto sottoscritto con il venditore;
- il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito nel contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
- le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà del bene al consumatore, qualora non sia immediato.
2. Il contratto deve, inoltre, indicare:
- le generalità del consumatore nonché della banca o della Società finanziaria;
- l'ammontare e le modalità del finanziamento;
- il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate;
- il TAEG (tasso annuo effettivo globale) che esprime in percentuale il costo totale del credito per il consumatore (i criteri per calcolarlo sono fissati dalla legge);
- il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può eventualmente essere modificato;
- le eventuali garanzie e/o coperture assicurative richieste.
3. Nel caso di mancanza o di nullità delle clausole di cui al punto 2 interviene automaticamente la legge stabilendo il TAEG secondo criteri prestabiliti, fissando la scadenza del credito a 30 mesi, stabilendo che nessuna garanzia e copertura assicurativa viene costituita a favore del finanziatore e prevedendo la facoltà in capo al consumatore di effettuare, in qualsiasi momento senza oneri e penalità, il pagamento anticipato del debito e quindi la risoluzione del contratto di finanziamento.
4. Ad ogni modo il consumatore può sempre provvedere al pagamento anticipato del suo debito, e quindi risolvere il contratto di finanziamento, ed ha diritto, in tal caso, ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito.
5. Il TAEG può essere variato in senso sfavorevole al consumatore ma, a pena di inefficacia, quest'ultimo deve ricevere una comunicazione scritta almeno cinque giorni prima del cambio. Il consumatore, a tal punto, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione potrà recedere dal contratto senza penalità pagando il residuo del debito alle condizioni più favorevoli in precedenza stabilite.
6. Nessuna somma può essere addebitata al consumatore se non viene prevista dal contratto. Le clausole di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.
7. La Società finanziaria può cedere il suo credito ad un terzo purché ne dia comunicazione scritta al consumatore con almeno 15 giorni di anticipo.
8. Una maggiore tutela per il consumatore opera quando vi è un accordo tra il venditore del bene e il finanziatore che concede a quest'ultimo l'esclusiva sui prestiti al cliente del fornitore. In tal caso in caso di inadempimento del fornitore (qualora il bene non funzioni o abbia difetti rilevanti) il consumatore potrà rifiutarsi di pagare le rate senza alcuna penalità. In caso contrario le rate andranno pagate salvo poi il diritto di rivalsa sul venditore. Ad ogni modo si può ricordare che anche se il contratto di finanziamento e di vendita sono distinti, alcuni giudici, valutando alcune particolari situazioni, hanno ritenuto il collegamento tra gli stessi stabilendo l'invalidità del contratto di credito al consumo nel caso dell'invalidità del contratto di vendita.
Antonio Fraternale
|