Un consumatore pesarese decide di acquistare un orologio di marca presso un negozio del centro. Dopo aver esaminato diversi modelli, perfeziona l'acquisto, dietro pagamento, a condizione che l'orologio sia dotato del cinturino in metallo. L'esercente inoltra la richiesta alla casa madre senza risultato, non essendo più in dotazione, per quel modello, il cinturino in metallo. Il consumatore insoddisfatto intende recedere dal contratto per ottenere la restituzione del prezzo pagato. Il commerciante si rifiuta, sostenendo la validità dell'acquisto per impossibilità oggettiva di fornire l'accessorio richiesto. La controversia poteva finire nelle aule del Tribunale ma è prevalso il buon senso del consumatore che si è accontentato di un altro cinturino.
A chiarimento della vicenda si potrebbe sostenere che il consumatore, per aver ragione, dovrebbe dimostrare e provare che la sua scelta d'acquisto era subordinata in maniera essenziale alla presenza del cinturino in metallo. Ma va da sé che nella prassi commerciale, in casi del genere, il venditore si riprenda l'oggetto venduto e restituisca la somma versata.
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