a cura di Livia Cappelletti, dottore commercialista
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Apparecchi misuratori fiscali
Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17/06/2005, sostituendo l'articolo 4 D.M. 4.4.1990 prevede, nei casi di:
a) cessione di apparecchio misuratore fiscale ad altro utilizzatore;
b) cessione di apparecchio misuratore fiscale a soggetto non utilizzatore ivi compresa la restituzione in permuta;
c) installazione di apparecchio misuratore fiscale in sostituzione di altro apparecchio guasto per il tempo necessario alla riparazione;
d) installazione di apparecchio misuratore fiscale a titolo di prova;
e) trasferimento, a qualsiasi titolo, della titolarità dell'apparecchio misuratore fiscale
che l'utente cedente, o che comunque trasferisce ad altro soggetto l'apparecchio misuratore fiscale, conservi copia del libretto di dotazione, unitamente alla stampa integrale dei dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni dallo stesso effettuate. L'utente, ai fini della tutela dei dati, previa segnalazione al competente ufficio delle entrate, può incaricare la ditta costruttrice o importatrice dell'apparecchio da cedere o da trasferire di sostituirne la memoria fiscale.
Crediti previdenziali iscritti a ruolo
Cancellazione di ipoteca e presentazione di fideiussione
Gli articoli 76 e 77 del D.P.R. n° 602/73, come modificati dall'art. 16 del D.Lgs 26 febbraio 1999,n° 46 e dall'art. 1 del D.Lgs n° 193, hanno disposto che:
- in caso di mancato pagamento della cartella, entro il termine stabilito, il ruolo costituisce titolo esecutivo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede;
- il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente tre milioni di lire (attualmente euro 1.549,37; tale limite può essere aggiornato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5 per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione (valore stabilito secondo i criteri fissati dall'art. 79 del D.P.R. n° 602/73),il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca;
- decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
Fatta questa premessa, si rende noto che l'Inps, con circolare n. 81 del 23/06/2005, precisa che, in caso di crediti previdenziali iscritti a ruolo, il contribuente può chiedere la cancellazione dell'ipoteca immobiliare con contestuale istanza di dilazione delle somme iscritte a ruolo, a condizione che tali crediti vengano garantiti da apposita fideiussione bancaria o assicurativa.
Tale fidejussione, da redigere in conformità ad uno dei modelli allegati alla circolare, è valida dalla data in cui la Sede regionale dell'Inps ha concesso la dilazione per l'intero periodo della rateazione, aumentato di un anno.
La fideiussione dovrà garantire le somme relative :
a) al carico contributivo iscritto a ruolo;
b) all'importo relativo agli interessi di dilazione ;
c) alla somma relativa alle ulteriori somme aggiuntive (dovute solo se la domanda di dilazione è stata presentata dopo il termine di scadenza della cartella di pagamento);
d) ai compensi spettanti al concessionario.