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Le regole delle vendite a distanza

Oggi, per acquistare un bene, non è più necessario recarsi nel negozio ma è possibile effettuare compere tramite la televisione (telefonando al numero indicato), o un catalogo (inviando l'ordine tramite lettera o fax) o, anche, mediante Internet (cliccando semplicemente in un determinato punto della pagina web). A tale proposito si può ricordare come gli utenti di Internet siano notevolmente aumentati in questi ultimi anni e siano destinati a crescere; e di conseguenza anche il commercio elettronico (e-commerce) sia in forte espansione.

I contratti, conclusi nei modi sopra descritti, sono caratterizzati dal fatto che il consumatore e il venditore (di beni o di servizi) si accordano senza essere contemporaneamente presenti, utilizzando tecniche (Internet, televisione, telefono ecc.) chiamate "tecniche di comunicazione a distanza". Se, da un lato, l'utilizzo di tali tecniche può portare alcuni vantaggi al consumatore, quali la possibilità di acquistare beni con rapidità e comodità, di avere un ampia gamma di scelta e di pagare anche prezzi più ridotti, dall'altro lo rendono estremamente vulnerabile sotto altri aspetti. A questo proposito, i principali inconvenienti a cui può andare incontro il consumatore possono essere così sintetizzati:

  1. Il consumatore non ha la possibilità di visionare il bene prima della conclusione del contratto (lo vede solamente sullo schermo del computer o della televisione o in fotografia sul catalogo) e non può valutare in modo pieno e consapevole la qualità del bene che si accinge a comperare.

  2. In particolare, per i contratti conclusi tramite Internet, le informazioni contenute nella pagina web hanno natura non duratura ed effimera, diversamente da quelle contenute in un supporto durevole (carta ad esempio); e quindi potrebbero non offrire un'adeguata garanzia di trasparenza.

  3. Vi è il reale pericolo che talune tecniche di comunicazione a distanza, particolarmente aggressive (telefono ad esempio), invadano troppo la sfera privata dell'individuo.

Per cercare di fronteggiare questi problemi è stata varata una legge (D.lgs 185/99, in vigore dall'ottobre dell'anno scorso) che regolamenta i contratti a distanza. Alcuni contratti sono esplicitamente esclusi (ad esempio quelli relativi ai servizi finanziari, quelli conclusi mediante distributori automatici e, per quanto riguarda le informazioni ed il recesso, quelli riguardanti generi alimentari). I principali punti stabiliti dalla legge a tutela del consumatore sono:

  1. Il consumatore deve ricevere, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, una serie di informazioni fra le quali l'identità del venditore, il suo indirizzo (nei casi di pagamento anticipato), le caratteristiche essenziali del bene o del servizio, il prezzo comprese le imposte, le modalità di pagamento, le modalità di consegna del bene, l'esistenza del diritto di recesso e (nel caso del suo esercizio) modalità e tempi di restituzione del bene.

  2. Il consumatore può recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi che decorrono dal ricevimento dei beni; o dalla conclusione del contratto in caso di servizi. Il termine è di tre mesi se il venditore non rispetta l'obbligo di fornire le informazioni per iscritto o su supporto duraturo prima della conclusione del contratto. Il recesso si esercita mediante l'invio al venditore di una raccomandata con ricevuta di ritorno. E' escluso, però, per alcuni contratti: ad esempio per i prodotti che rischiano di deteriorarsi rapidamente, i giornali, i prodotti audio-visivi.

  3. In caso di pagamento con carta di credito, il consumatore ha diritto al riaccredito (da parte dell'istituto di emissione) delle somme pagate in eccedenza rispetto al prezzo pattuito o versate a causa di utilizzo fraudolento della carta. L'istituto potrà rivalersi sul venditore.

  4. E' vietato fornire al consumatore beni e servizi non richiesti pretendendone il pagamento. Il consumatore, in caso di fornitura non richiesta, non deve pagare nulla e la mancata risposta non significa consenso.

  5. L'impiego, da parte del venditore, del telefono e della posta elettronica, richiede il consenso preventivo del consumatore.

  6. In caso di comunicazione telefonica, l'identità del venditore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo chiaro all'inizio della conversazione, a pena di nullità del contratto.

Antonio Fraternale


 
 
 
 
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