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Difesa dei consumatori

Banche e Assicurazioni

E' vero che è stato firmato un accordo fra le banche e le associazioni dei consumatori per rinegoziare i tassi dei mutui?
Non si è trattato di un vero accordo sottoscritto, ma di un'intesa fra una quindicina di banche e le associazioni dei consumatori, in cui venivano precisati i termini di rinegoziazione dei contratti di mutuo. Di fatto, dopo che alcune banche hanno accettato l'introduzione di tassi intorno al 5%, il mutuo rinegoziato non dovrebbe essere superiore all'8%; e la penale per l'estinzione del mutuo precedente non dovrebbe essere superiore al 3%. In ogni caso non potranno più esistere tassi superiori al 12%, perché ormai si configurerebbero come "tassi usurari", vietati dalla legge.

Come si differenziano i mutui a tasso fisso e a tasso variabile?
Nel caso del tasso fisso si definisce un piano di rimborso rateale, con un tasso invariabile per tutta la durata del mutuo. Invece il tasso variabile viene aggiornato ogni anno a seconda dell'andamento dell'inflazione: questa formula è conveniente solo in previsione di un periodo abbastanza lungo di tassi calanti e inflazione decrescente.

Che impegno assume la banca quando riceve una cambiale?
Quando diamo alla banca una cambiale per l'incasso, sottoscriviamo (firmando la distinta) un regolare contratto secondo cui la banca declina ogni responsabilità sul buon esito dell'operazione: in altre parole, se il debitore non paga, la cifra accreditata viene stornata dal nostro conto. Se invece ordiniamo alla banca di pagare una cambiale a nostro carico, possiamo rivalerci presso la banca, per inadempienza, se non provvede al pagamento nei termini dovuti.

Se l'auto viene rubata nel corso di un sequestro di persona e durante la fuga si verifica un sinistro che coinvolge il conducente, i suoi complici e il sequestrato, chi avrà diritto ad essere risarcito?
Vengono risarciti solo i danni al sequestrato. Infatti il conducente non viene risarcito in nessun caso, perché l'assicurazione riguarda solo i "terzi" trasportati. I complici del sequestro non vengono invece risarciti perché il loro trasporto è finalizzato all'esecuzione di un reato.

Nel caso di una liquidazione di danni alla persona, si deve tener conto del reddito percepito al momento del sinistro o al momento della liquidazione del danno?
Per la liquidazione del danno relativo a un'invalidità temporanea bisognerà riferirsi al reddito risultante al momento del sinistro. Invece nel caso di invalidità permanente si considera il reddito al momento della liquidazione, perché il danno permanente si proietta nel futuro.

Per avere una liquidazione superiore, il danneggiato può sostenere che il suo reddito effettivo è superiore a quello regolarmente denunciato al fisco?
Lo può fare, ma a suo rischio e pericolo. Infatti, se l'azione di risarcimento è rivolta a una Società di assicurazione, il giudice deve segnalare all'Ufficio imposte l'eventuale disparità fra il reddito percepito e il reddito dichiarato, soprattutto se la differenza è rilevante. Questa segnalazione in genere non viene fatta nel caso di controversia fra due privati. In ogni caso non sarà facile, per l'interessato, provare in modo certo che il reddito effettivo era maggiore di quello dichiarato al fisco.

IL CASO: Il cerchione difettoso

Il signor C.S. di Pesaro acquista un'autovettura con garanzia triennale. Qualche mese dopo, nel corso di un viaggio in autostrada, la macchina sbanda improvvisamente e finisce contro un albero riportando notevoli danni. L'incidente sembra derivare dalla rottura di un cerchione che si è spezzato di netto in due parti. Alla richiesta di risarcimento, la Società venditrice dispone una sua perizia sul cerchione, senza dare il tempo all'interessato di farsi rappresentare da un perito di parte; e nega ogni responsabilità, sostenendo che il cerchione non era difettoso ma si era spezzato in seguito all'urto. Il signor C.S. ha iniziato un'azione legale, ritenendo non probante il risultato della perizia disposta dal venditore.

Stefano De Bellis
Presidente
Associazione Consumatori Utenti - Pesaro
Via XI Febbraio 63 - Tel. 0721/33104

* * *

E' stato pubblicato, a cura dell'Associazione Consumatori Utenti di Pesaro (in collaborazione con l'Ufficio tutela consumatori della Regione Marche), il volumetto "Guida all'utenza assicurativa e bancaria" che riassume in forma di domande e risposte i casi concreti di maggiore interesse per il pubblico. La Guida verrà distribuita gratuitamente a quanti ne faranno richiesta alla sede pesarese dell'ACU.

GIOCHI SICURI

Sulla scia dei recenti sequestri di giocattoli, ritenuti nocivi alla salute dei piccoli consumatori, ricordiamo che un gioco è sicuro quando: indica l'età per cui è adatto; è resistente agli urti ed alle manipolazioni; ha angoli smussati ed è di materiale non tossico; non è scomponibile in piccoli pezzi; non è infiammabile; è lavabile; se necessario raccomanda attenzione da parte dei genitori.

Un'ulteriore garanzia è data dalla presenza sulla scatola o sull'involucro che lo contiene del marchio CE (che sigla la conformità del giocattolo alle normative CEE in materia di sicurezza) o del marchio IMQ (in caso di giochi elettrici).

Se volete che un gioco resti tale, fate giocare i vostri figli sul sicuro.

Il decalogo del turista

Alle soglie dei grandi esodi estivi, quando affolliamo le agenzie di viaggio per prenotare le mete agognate, ricordiamo alcune cose importanti:

Prima di partire

1) Già nella fase di pre-scelta e quindi prima di organizzare ed acquistare un viaggio, un alloggio, un appartamento ecc., consigliamo di verificare le molteplici offerte del mercato, al fine di trovare il miglior rapporto prezzo-qualità desiderato.

2) Se decidete di avvalervi (sia per la ricerca che per l'acquisto) di una agenzia di viaggi, accertatevi prima, presso il comune di residenza dell'agenzia, che questa operi con regolare licenza d'esercizio che, oltre alla professionalità nell'attività, vi garantisce, da un punto di vista legale ed assicurativo con la necessaria sicurezza di rispetto delle normative vigenti.

3) In qualsiasi caso non utilizzate servizi offerti da operatori abusivi, senza cioè la prescritta autorizzazione. Attenzione alle forme sofisticate utilizzate dagli abusivi, che sovente si nascondono sotto compiacenti sigle di club o associazioni cosiddette "senza scopo di lucro": in caso di disguidi sarà estremamente difficile far valere le vostre ragioni data la forma del rapporto di socio, più o meno consenziente, che avrete instaurato: nella maggior parte dei casi vi avranno fatto "aderire" a vostra insaputa, tesserandovi, e quindi assoggettandovi a vere e proprie "clausole abusive" volte ad escludere le loro responsabilità.

4) Verificate che i servizi (indicati nella documentazione consegnatavi all'acquisto) corrispondano in toto a quanto da voi richiesto ed acquistato.

5) Conservate con cura copia dell'intera documentazione (ricevute di pagamento, contratti ecc.) relativa all'acquisto fatto.

In corso di esecuzione dei servizi

6) Segnalate immediatamente al vostro fornitore di servizi (agente, corrispondente, agente locale) eventuali difformità o manchevolezze riscontrate nella fase di fruimento dei servizi.

7) Documentate con fotografie ed eventuali testimonianze tutte le manchevolezze riscontrate nella fase di fruimento dei servizi.

8) Rispettate sempre e comunque gli usi e i costumi locali nonché, naturalmente, l'ambiente.

Al rientro dal viaggio-soggiorno

9) Nell'eventualità di inadempienza riscontrata nell'esecuzione dei servizi (vedi punti 6 e 7 precedenti) segnalate la stessa, a mezzo raccomandata A.R., al fornitore di servizi (e/o agente di questi) entro il 10° giorno successivo al rientro e/o ultimo servizio ricevuto.

10) Le responsabilità dell'utente, del fornitore, dell'agente o dell'organizzatore, sono chiaramente evidenziate da leggi e convenzioni internazionali delle quali citiamo alcune delle più importanti: Legge n. 41, maggio 1972 (convenzione trasporto aereo internazionale); Legge n. 806, maggio 1963 (convenzione trasporto ferroviario internazionale); Legge n. 1084, dicembre 1997 (convenzione di Bruxelles sui viaggi organizzati); Legge n. 111, marzo 1995 (direttiva CEE 90/314 sui viaggi organizzati).

Paola Venturi Landini
Consulente Federconsumatori Marche
Pesaro, Via Cassi 21 - Tel. 0721/34028


 
 
 
 
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