E' importante, durante l'acquisto di prodotti alimentari, prestare molta attenzione all'etichettatura degli stessi. Una legge (D.L. 27.01.1992 n. 109) disciplina in modo specifico tale materia, tra le cose più importanti si può ricordare che:
1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono far cadere in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto.
2. Gli alimenti confezionati (prodotti che non possono essere modificati senza che la confezione sia aperta o alterata) devono avere l'etichetta che riporti: la denominazione di vendita (il nome del prodotto così come disciplinato dalle norme specifiche che lo regolano o comunque una sua descrizione che permetta di distinguerlo da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso); l'elenco degli ingredienti; la quantità netta; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; il nome o il marchio e la sede del fabbricante o di colui che ha confezionato il prodotto; la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; la percentuale di alcool effettivo per bevande con contenuto alcoolico superiore a 1,2% in volume; una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; le modalità di conservazione e di utilizzazione, il luogo di origine o di provenienza del prodotto, nel caso in cui la mancanza possa indurre in errore il consumatore sulla stessa; le istruzioni per l'uso, qualora siano necessarie.
3. Per gli alimenti venduti sfusi le indicazioni devono essere contenute in appositi cartelli posti nei recipienti che li contengono o nei comparti in cui sono esposti. Tali indicazioni debbono contenere: la denominazione di vendita; l'elenco degli ingredienti; le modalità di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili, ove sia necessario, la data di scadenza per le paste fresche e per le paste con ripieno; la percentuale di alcool effettivo per bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume. Per i prodotti di pasticceria, gelateria e panetteria l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico cartello tenuto bene in vista. Per i prodotti di gastronomia e i preparati alimentari, pronti per cuocere, tale elenco può essere riportato su un apposito registro (o altro sistema equivalente) da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti alimentari.
4. E' molto importante tenere presente che il termine minimo di conservazione indica la data fino alla quale l'alimento conserva le sue proprietà specifiche (ovviamente se correttamente conservato). Esso viene indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro …” seguita dalla data o dall'informazione sul punto della confezione ove è riportata. La data di scadenza, invece, rappresenta il termine entro il quale il prodotto deve essere consumato ed è indicata con la dicitura “da consumarsi entro…” seguita dalla data o dall'informazione sul punto della confezione ove è riportata. Essa va indicata su tutti i prodotti deperibili. E' vietata la vendita di prodotti che riportino la data di scadenza, a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.
Secondo la legge, l'indicazione del termine di conservazione e di qualsiasi altra data non è richiesta per: gli ortofrutticoli freschi (purché non siano sbucciati o tagliati o abbiano subito trattamenti); i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e i prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall'uva; le bevande alcoliche con alcool pari o superiore al 10% in volume; le bevande analcoliche, i succhi e i nettari di frutta; i prodotti della panetteria e pasticceria che per loro natura sono normalmente consumati entro le 24 successive alla fabbricazione; il sale da cucina; gli aceti; gli zuccheri allo stato solido; i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi; le gomme da masticare e prodotti analoghi; i gelati monodose.
Antonio Fraternale
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